Con l'art.72 della Legge 92/2012, che modifica l'art.164 c.1 del TUIR, per gli autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti, la percentuale di deducibilità del costo scende dall'attuale 40% al 27,50% (costo massimo riconosciuto fiscalmente di Euro 18.075,99 per 27,50%); la variazione della deducibilità interessa anche i noleggi a lungo termine e non potrà superare 994,18 euro annui (costo massimo fiscale di Euro 3.615,20 per 27,5%). Si modifica anche, al c.1 dell'art.164 del TUIR, la lettera b-bis, cioè la deduzione per le auto assegnate in uso promiscuo al dipendente. In tal senso, se l'auto è concessa in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo dimposta (più di 183 giorni lanno), dal 1 gennaio 2013 la deduzione passa dall'attuale 90% al 70%. Rimane invariato, invece, l'art.51 c.4 lett. a) del TUIR, e quindi, in capo al dipendente, il reddito tassato può essere aumentato del compenso in natura per l'utilizzo privato, pari al 30% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km, moltiplicato per la relativa tariffa Aci, al netto delle eventuali trattenute al dipendente. Al dipendente non compete alcun compenso in natura se utilizza la propria autovettura per le trasferte fuori dal Comune sede di lavoro. Previa apposita autorizzazione, gli possono essere riconosciute le indennità chilometriche (km per tariffa Aci), che non sono tassate in capo allo stesso, ma che rimangono deducibili in capo allimpresa, secondo quanto stabilito dall'art.95 c.2 del TUIR. Nulla cambia per agenti e rappresentanti, per i quali la deducibilità rimane all'80%, e per coloro che utilizzano lautoveicolo quale bene strumentale esclusivo per la propria attività (autoscuole, ecc.), per i quali la deducibilità rimane al 100%.
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